Reti d’impresa
Indice dei contenuti delle ricerca
Approfondimenti
- I professionisti possono istituire il contratto di rete, sia nella forma della rete mista (professionisti/imprese), sia in quella della rete di soli professionisti | da Edicola Fisco|18 ottobre 2022|p. 74-78|di Andrea Marchegiani, Sonia Pucci
- Il contratto di rete | Contratti - La Rivista|maggio 2023|n. 9|p. 12|di Avv. Edoardo Pea
- All
- Senza categoria
- agende legali
- area diritto (banche dati)
- area fiscale (banche dati)
- banche dati
- corner
- diritto romano ed ecclesiastico
- formazione
- informatica e digitale
- libri
- riviste
- software
- Back
- cancelleria
- buste e cartoline per notifica
- borse, zaini e articoli per il business
- toghe, cordoniere e pettorine
- Back
- diritto amministrativo
- diritto penale
- diritto del lavoro
- diritto civile
- diritto industriale e diritto d'autore
- diritto comunitario e internazionale
- diritto societario e commerciale
- diritto fallimentare e crisi d'impresa
- concorsi
- storia del diritto, diritto romano ed ecclesiastico
- saggistica e varia
- energia e ambiente
- edilizia e urbanistica
- fisco e tributi
- contabilità e bilancio
- storia del diritto
- diritto romano ed ecclesiastico
- dizionari
- diritto delle nuove tecnologie, informatica e digitale
- privacy
- diritto costituzionale
- consulenza del lavoro
- circolazione stradale e infortunistica
- diritto delle nuove tecnologie
- teoria e filosofia del diritto
- enerigia e ambiente
- diritto pubblico
- diritto delle nuove tecnologia
- urbanistica ed edilizia
- varia e saggistica
- contabilit? e bilancio
- cosulenza del lavoro
- Back
- corsi
- eventi e convegni

Il lato oscuro delle reti cerca di capire cosa c’è di “dark” nel dark side delle reti. E indaga le ragioni – nascoste, subdole, talvolta paradossali – che determinano conseguenze negative…

L’opera si compone di due tomi che, attraverso un taglio pratico, trattano le diverse fattispecie contrattuali che vedono come protagonista l’impresa, con particolare attenzione all’utilizzo e al coinvolgimento delle nuove tecnologie…

L'opera collettanea raccoglie i contribuiti di un gruppo di Autori, appartenenti prevalentemente allo studio legale internazionale Orrick, sulle tipologie di contratti più ricorrenti nell'attività di impresa. Ciascun contributo descrive la…

L’alleanza fra imprese permette di realizzare sinergie di gruppo ed economie di scala: per questo sono sempre più frequenti gli accordi di collaborazione, finalizzati a disciplinare i rapporti tra due…

Andare oltre l'azienda significa guardare alle aggregazioni strategiche sotto forma di reti di imprese (formal network) che le aziende realizzano con lo scopo di condividere percorsi comuni, senza rinunciare alla…
APPROFONDIMENTI della nostra redazione
Con il contratto di rete, previsto dall’articolo 3, commi 4 ter e seguenti, del Dl 10 febbraio 2009, n. 5, più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ed a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Tale disposizione, tuttavia, prevedeva la possibilità di utilizzare tale contratto solo per le imprese.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della legge 81/2017 (c.d. Jobs Act degli autonomi), anche alle Stp è stata attribuita la possibilità di costituire reti di esercenti la professione. In particolare, con l’articolo 12, comma 3, lettera a) della citata norma, è stata sancita la possibilità per i professionisti di utilizzare tale strumento, sia nella forma della rete mista (professionisti/imprese), sia in quella della rete di soli professionisti. Così recita la disposizione “… è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4 ter e seguenti, del Dl 10 febbraio 2009, n. 5 …”.
La Rete d’Impresa può dotarsi di un Organo Comune, eventualmente munito di poteri rappresentanza, che opera come mandatario delle imprese retiste, e può dotarsi di un Fondo Patrimoniale, al quale si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 2614 Cc in materia di fondo consortile e dall’articolo 2615, comma 2, Cc in tema di responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati. Rimane fermo il principio per cui, per le obbligazioni contratte dall’Organo Comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Patrimoniale.
Inoltre, la rete può acquisire soggettività giuridica distinta da quella delle imprese partecipanti con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione si trova la sede, se il Contratto di Rete è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente e contenga gli elementi prescritti dall’articolo 3, comma 4 ter del Dl 5/2009.
I modelli di contratto di rete
A seconda della conformazione del modello di governance adottato dalle imprese retiste, la tassonomia del fenomeno di rete può articolarsi nei seguenti modelli:
- Reti contrattuali, caratterizzate da un ridotto numero di imprese che si presumono interessate direttamente all’attuazione del programma di rete. Questo modello esige l’istituzione di un Organo Comune, il quale tuttavia agisce entro limiti molto ristretti prestabiliti dalle parti, la cui ingerenza sostanzialmente esclude l’autonomia gestionale dell’Organo Comune;
- Reti associative, che presentano una struttura organizzativa ben più complessa, sebbene legalmente indeterminata, caratterizzata dall’atipicità e dall’autonomia delle parti. In questo modello, il contratto di rete riprende elementi di governance propri di diverse tipologie negoziali (es. consorzio, associazione non riconosciuta, società commerciali, cooperative). A seconda della selezione di elementi di disciplina concretamente operata dalle parti, il modello di governance della Rete assumerà una connotazione:
- corporativistica generalmente con la previsione di un Organo assembleare, che nomina l’Organo Comune, spesso monocratico, e che approva le decisioni d’interesse della Rete con metodo collegiale, o
- personalistica con l’istituzione di un Comitato di gestione, formato da tutte le imprese retiste, che decide sulle materie di interesse comune e nomina il Presidente, quest’ultimo dotato di poteri d’impulso nei confronti del comitato, e di rappresentanza verso l’esterno);
- Rete-società, modello di dubbia ammissibilità, che postula la costituzione di una Rete d’Impresa nelle forme proprie di un contratto di società, con conseguente applicazione dei modelli di governance propri del tipo societario prescelto.
È pacificamente ammessa la creazione di una joint venture strumentale all’attuazione del programma di rete, dedicata specificamente all’esercizio in comune delle attività delle imprese retiste. Le imprese retiste, attraverso appositi accordi parasociali contenute nel contratto di rete, eserciterebbero il controllo congiunto sulla joint venture, la quale sarebbe soggetta alla direzione e al coordinamento dell’Organo Comune della Rete cui essa accede.
In merito alla conformazione del fenomeno di rete, e con particolare riferimento alla disciplina sull’evidenza pubblica, è intervenuta anche l’Avcp (oggi, Anac), che, con deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha distinto fra:
- Rete sprovvista di Organo Comune o dotata di Organo Comune privo di potere di rappresentanza, nel qual caso si la partecipazione alla gara avverrà secondo le regole previste per i RTI (cfr. articolo 48, comma 14 del Dlgs 50/2016) e dunque le imprese retiste interessate alla procedura, se già non avessero provveduto a individuare un’impresa mandataria al momento di presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, dovranno esse stesse sottoscrivere l’offerta o la domanda, nonché l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese medesime, per la stipula del relativo contratto;
- Rete dotata di Organo Comune ma priva di soggettività giuridica, la quale potrà partecipare alla procedura di gara solo per mezzo di un mandatario, individuabile anche nell’Organo Comune, purché questi sia in possesso dei requisiti di partecipazioni prescritti per la mandataria, sia munito, sulla base del contratto di rete, del potere di presentare offerte per tutte o determinate tipologie di gara, sia dotato di un mandato speciale, ulteriore a quello presente nel contratto di rete, conferito dalle imprese retiste nella forma della scrittura privata autenticata;
- Rete dotata di Organo Comune e di soggettività giuridica, la quale partecipa alla gara per mezzo dell’Organo Comune, costituito mandatario delle imprese retiste e necessariamente in possesso dei requisiti di partecipazioni prescritti per la mandataria di un RTI, eventualmente anche ricorrendo all’avvalimento degli stessi presso le imprese retiste, a condizione che l’operazione non privi quest’ultime dei requisiti necessari per la loro partecipazione in qualità di mandanti: in difetto di tali requisiti da parte dell’Organo Comune – anche se essi siano posseduti in proprio dalle imprese retiste – la Rete non potrà partecipare alla gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 novembre 2020, n. 7136).
Iscrizione al registro imprese
Lo strumento della rete di impresa per la gestione in comune di iniziative imprenditoriali, al fine di realizzare obiettivi di innovazione e incremento della capacità competitiva, presente appunto nel nostro ordinamento dal 2009, ancora oggi non risulta particolarmente diffuso tra gli operatori, che spesso prediligono i più tradizionali accordi di joint venture, oppure la creazione di società ad hoc.
Occorre tener presente che anche per lo schema più semplice, “la rete-contratto”, è comunque necessaria l’iscrizione in ciascun Registro delle imprese i cui sono iscritti i partecipanti. La stipula di tale contratto di rete non modifica la soggettività, né giuridica né fiscale, delle imprese che vi aderiscono e neppure genera un nuovo soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti. Difatti, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente in capo a ciascuna impresa e la titolarità di beni, diritti e obblighi nascenti da tali atti spetta, pro-quota, alle imprese medesime.
I rapporti tra gli imprenditori e l’organo decisionale comune, se nominato, sono riconducibili alla figura del mandato, con o senza rappresentanza. In entrambi i casi i costi ed i ricavi generati dagli atti eseguiti dalla rete (e dunque dall’impresa capofila o mandataria) interessano solo il conto economico e il reddito di impresa delle singole partecipanti. La differenza riguarda la gestione della fatturazione, ovvero:
- nel mandato con rappresentanza, le fatture verranno emesse e ricevute direttamente dalle singole partecipanti pro-quota: il fornitore suddivide l’ordine effettuato dalla capofila in nome e per conto delle imprese, in tante fatture ognuna intestata alle partecipanti;
- nel mandato senza rappresentanza, invece, opera la regola del “ribaltamento” tipica delle società consortili. Il fornitore emette fattura alla capofila (organo decisionale comune) e questa ribalta l’importo (seguendo le regole Iva di cui all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, Dpr 633/72) agli altri soggetti secondo le percentuali di partecipazione alla rete.
Viceversa, per la “rete-soggetto” si configura, anche ai fini fiscali, un ente autonomo e distinto dai partecipanti. Essa assume soggettività ai fini Ires ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir e dunque un ente commerciale o non commerciale ai sensi delle lettere b) oppure c) di tale disposizione. Le reti-soggetto hanno il requisito soggettivo anche ai fini dell’Iva, in base all’articolo 4 del Dpr 633/1972 e quindi acquisiscono la partita Iva. Tale tipologia di contabilizza e registra in proprio (senza ribaltamento) i costi ed i ricavi derivanti dalla attività di rete e il rapporto con le imprese aderenti è di tipo partecipativo alla stregua di quello esistente tra un socio e la società.
Pubblicità ridotta per le reti “pure” di professionisti
Con il parere 23331/2020 del 28 gennaio 2020 il MiSe ha affermato che “Reti di Imprese tra soli professionisti possono ben essere costituite” anche se specifica che “al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità”.
Il parere del MiSe ha come oggetto il “Contratto di rete tra professionisti” ed è in risposta a un quesito presentato il 21 gennaio 2020 in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:
- rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese;
- rete “mista” costituita tra professionisti iscritti all’Albo, imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali».
Il testo, ribadendo che l’adesione ai contratti di rete è oggi consentita sia tra soli professionisti sia in qualità di rete mista, costituita cioè tra professionisti e imprese, tale assetto, però, comporta delle mancanze in termini di trasparenza, legate a carenze della norma. Infatti, chiarisce il Ministero, che nel primo caso, reti pure di professionisti, non sarà possibile procedere ad un’iscrizione presso il registro delle imprese, non essendo i retisti a loro volta iscritti. Viceversa, per i contratti di rete misti, in quanto dotati di soggettività giuridica, si potrà procedere all’iscrizione, dando, quindi, pubblicità alle reti nell’ambito del registro delle imprese.
In ogni caso, se il professionista partecipa alla rete non in proprio, ma sotto forma di Stp, che è tenuta all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista rendendo quindi possibile la costituzione e la pubblicità anche di reti-contratto a cui partecipano professionisti.
Pertanto, in termini pratici, ciò significa che per le reti di professionisti la trasparenza e la possibilità di raccogliere informazioni sono certamente depotenziate.
Cancellazione
Con l’altro intervento, parere 23320 sempre del 28 gennaio 2020, il MiSe si esprime sulle modalità di cancellazione dal registro imprese dei contratti di rete. In particolare, la questione controversa riguardava la cessazione del contratto in ipotesi di sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, a fronte della quale veniva presentata in Camera di commercio pratica di cessazione del contratto.
Si chiedeva, in tale evenienza, se sia possibile procedere alla cancellazione, equiparando la sopravvenuta mancanza di pluralità dei retisti ad una causa di scioglimento naturale del contratto. Il MiSe ha evidenziato come la caratteristica stessa del contratto di rete – che prevedono l’iscrizione al Registro imprese – «permea l’istituto di caratteristiche commerciali». Pertanto, considerato che uno degli elementi sostanziali del Contratto di rete è la multilateralità, nell’ipotesi in cui non fosse verificata la sussistenza di almeno due retisti si incorrerebbe certamente in una naturale causa di estinzione del contratto. Conclude il Ministero, nel caso di Reti non soggetto, il venir meno della pluralità dei retisti, accertato da parte dell’unico superstite, è sufficiente per chiederne la cancellazione, potendo la Camera di commercio verificare per tabulas, dalla analisi del registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito e acclarato dal denunziante risponda al vero.
In altre fattispecie, per le reti non soggetto, le Camere di commercio sono chiamate invece ad un’analisi caso per caso, accertando la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente la cancellazione. In questo contesto, è certamente rilevante l’esistenza di una specifica clausola contrattuale che acconsenta a tale procedura.
Contratto di rete e codatorialità
L’articolo 30 Dlgs 10.9.2003, n. 276, dispone che, per le aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa, che abbia validità ai sensi del Dl 10 febbraio 2009, n. 5 (legge 33/2009), è ammessa la “codatorialità” dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Pertanto, rispetto al concetto tradizionale di rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente con un solo datore di lavoro, a fronte della “codatorialità” ciascun imprenditore che fa parte del contratto di rete può esercitare il potere direttivo sui dipendenti interessati dalla “codatorialità” secondo quanto previsto nel contratto di rete (in tal senso Min. Lav., circolare 35 del 29 agosto 2013.
La recente Nota dell’Inl 315 del 22 febbraio 2022 ha precisato che, nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati a un’unica impresa. Ne discende che, sulla base della normativa vigente, può accadere che lo stesso lavoratore, pur se originariamente assunto da un’impresa, sia tenuto, in forza del contratto di rete in disamina, a rendere la propria prestazione lavorativa anche a favore di tutte le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete, in quanto codatori nei suoi confronti.
Nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2103 Cc, il lavoratore, anche se in codatorialità, va adibito presso ogni codatore alle mansioni per le quali è stato assunto (o a quelle corrispondenti al livello d’inquadramento superiore che abbia acquisito in seguito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento). Non è da escludersi, a fronte di mutamento degli assetti organizzativi del codatore, l’adibizione a mansioni inferiori di un livello ex articolo 2103, comma 2, Cc, fermo il diritto del lavoratore a conservare la categoria e il trattamento retributivo da ultimo percepito (Inl, nota 22 febbraio 2022, n. 315).
Ai fini della “codatorialità”, i dipendenti devono essere “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”, mediante “specifiche clausole” (Inl, circolare 29 marzo 2018, n. 7). A tale riguardo, l’Inl ha chiarito che il personale ispettivo dovrà anzitutto verificare l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (ossia tra i codatori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (ministero del lavoro, circolare 29 agosto 2013, n. 35; Inl, circolare 29 marzo 2018, n. 7).
Contratto di rete con causale di solidarietà
La crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19 ha indotto il Legislatore a introdurre una nuova norma con l’evidente fine solidaristico di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. In sede di conversione del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (legge 17 luglio 2020, n. 77), il disposto di cui all’articolo 43 bis, che modifica l’articolo 3 del Dl 10 febbraio 2009, n. 5, prevede per il 2020 e il 2021 (ex articolo 12, comma 1, Dl 31 dicembre 2020, n. 183; legge 26 febbraio 2021, n. 21) che il contratto di rete è stipulabile per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche per crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento dalle autorità competenti. Rientrano tra i fini perseguibili:
- l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che rischiano di perdere il posto;
- l’inserimento di chi ha perso il posto per chiusura attività o crisi d’impresa;
- l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività nella fase di uscita dalla crisi. Seppure, sulla base della citata norma, la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, il contratto di rete con causale di solidarietà esplica i suoi effetti anche in data successiva e fino alla sua naturale scadenza.
Con decreto ministeriale saranno definite le modalità operative per le comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete ex comma 4 sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità ex articolo 30, comma 4 ter, del Dlgs 276/2003 (comma 4 septies).
La normativa introdotta “deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti)” (Nota Inl 468/2020). Inoltre, per gli adempimenti in materia di pubblicità ex comma 4 quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ter, il contratto di rete ex comma 4 sexies va sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel (comma 4 octies).
In merito alle prime indicazioni operative le prime precisazioni arrivano dal Ministero dello Sviluppo economico con la circolare 9 ottobre 2020, n. 2/V.
Il nuovo istituto del contratto di rete con causale di solidarietà, a fronte della crisi economica che ha penalizzato diverse realtà aziendali nel nostro Paese, oltre a mantenere i livelli occupazionali, dovrebbe consentire alle imprese di contenere i costi aziendali, avendo la possibilità di mettere a fattor comune il personale e può quindi rappresentare un importante ausilio nell’ottica di un rilancio della produttività.
Introduzione
Da un punto di vista economico-giuridico, le reti di imprese rappresentano uno strumento di libera aggregazione tra imprese formalmente e giuridicamente autonome e distinte tra loro, che si obbligano – in maniera più o meno stringente – ad operare congiuntamente al fine di incrementare lo sviluppo economico e tecnologico, nonché accrescere la competitività e la capacità innovativa sul mercato delle imprese partecipanti, nell’esercizio delle rispettive attività e senza la necessità di unirsi sotto il controllo di un unico soggetto. Tale forma di cooperazione consente alle imprese partecipanti alla rete il coordinamento tra le attività da ciascuna di queste svolta, garantendo al contempo alle medesime la possibilità di svolgere anche una o più attività in comune [1].
Con riferimento ai propri caratteri essenziali, le reti di imprese si distinguono in reti con attività interna – costituite con il precipuo scopo di regolare i rapporti interni tra i retisti, senza tuttavia dotare la stessa di una particolare rilevanza nei confronti dei terzi – e reti con attività esterna – che, oltre a disciplinare i rapporti interni tra i partecipanti alle medesime, sono altresì caratterizzate dallo svolgimento di un’attività verso l’esterno – [2].
Trattasi di un istituto che – introdotto nell’ordinamento nel 2009 – ha riscosso un discreto successo nel corso dei suoi oramai quattordici anni di vita [3], anche e soprattutto in considerazione delle proprie caratteristiche e dell’ampia flessibilità che lo stesso concede alle parti nella definizione dei relativi contenuti, oltre che delle peculiarità proprie del panorama economico italiano, connotato da una presenza piuttosto considerevole di imprese di dimensioni piccole e medie, spesso impossibilitate a competere individualmente con imprese di maggiori dimensioni operanti nei rispettivi settori.
Il quadro normativo di riferimento e i tre “tipi” di contratto di rete
Il contratto di rete è stato originariamente introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, commi 4-ter ss. del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) che ne definisce tuttora la disciplina essenziale.
Nella versione attualmente vigente della norma in parola, il contratto di rete è definito come l’accordo con cui “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine di obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa“.
Sin da una prima analisi del dato letterale della norma, appare dunque evidente che la funzione propria del contratto di rete sia quella di fornire alle imprese partecipanti precise regole dispositive, per mezzo delle quali quest’ultime, pur mantenendo la propria indipendenza e autonomia reciproca, collaborano per la realizzazione di obiettivi di comune interesse, mirando altresì ad accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato.
A completamento della definizione normativa di cui sopra, l’art. 3, comma 4-ter, secondo periodo del d.l. n. 5/2009 dispone altresì che “il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso“. Ancora, la disposizione in parola precisa altresì che il contratto di rete che “prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è [di per se stesso] dotato di soggettività giuridica“; a tal fine risultando altresì necessario – come meglio si vedrà in seguito – provvedere all’”iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la […] sede [della rete]“. Solamente con tale ultimo adempimento, conclude la norma, “la rete acquista soggettività giuridica” (art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009).
La breve analisi del quadro normativo sin qui delineato rende del tutto evidente l’assenza di regole civilistiche caratterizzanti riguardanti il contratto di rete, il che rende evidente che detto istituto sia inquadrabile come una “tipologia contrattuale” solo in minima parte disciplinata dal legislatore, che ne delinea esclusivamente i tratti essenziali, rimettendo per il resto alla piena autonomia discrezionale delle parti, che sono chiamate a delineare concretamente l’effettiva fisionomia del contratto che intendono stipulare – e, dunque, di riflesso, della rete dallo stesso “nascente” – con riferimento ai profili tanto organizzativi quanto funzionali.
Proprio in ragione di tale ultima peculiarità del contratto di rete, la dottrina prevalente suole distinguere – a seconda delle scelte effettuate dalle parti nell’esercizio della autonomia discrezionale loro riconosciuta dal legislatore – tre differenti “tipi” di contratto di rete (rectius, di rete) [4]: (i) la cd. “rete–contratto“, caratterizzata da un’organizzazione minima, dotata solamente degli elementi cd. costitutivi del contratto di rete (sui quali, v. diffusamente infra), che non prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale, né la nomina di alcun organo comune deputato alla gestione dell’attività della rete; (ii) la cd. “rete-organizzazione”, connotata dalla presenza del fondo patrimoniale e/o dell’organo comune, priva di soggettività giuridica propria, ma comunque caratterizzata da un regime di responsabilità – per le obbligazioni assunte in relazione al programma di rete – limitato esclusivamente al fondo comune; (iii) la cd. “rete-soggetto”, provvista di fondo patrimoniale e di organo comune, dotate di una propria e autonoma soggettività giuridica (fermo restando, come meglio si vedrà in seguito, il relativo adempimento pubblicitario dell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo presso il quale è stabilita la sede della rete).
Gli elementi del contratto di rete
Come anticipato nei precedenti paragrafi, il contratto di rete, per poter essere qualificato come tale, deve prevedere e disciplinare espressamente determinati elementi – definibili come essenziali, o costitutivi -, rimettendo invece alla mera discrezionalità delle parti la previsione di una serie piuttosto ampia di ulteriori elementi, individuabili come facoltativi, o eventuali.
Segnatamente, sono elementi essenziali del contratto di rete: (i) l’indicazione del nome, della ditta, della ragione o della denominazione sociale di ciascun partecipante alla rete; (ii) l’individuazione della denominazione e della sede della rete (solamente nel caso in cui sia prevista l’istituzione (facoltativa) di un fondo patrimoniale comune); (iii) la definizione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese partecipanti, nonché le modalità dalle stesse concordate per la valutazione dell’avanzamento verso detti obiettivi; (iv) la definizione del programma di rete e dei diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante, oltre alle modalità di realizzazione dello scopo comune; (v) la definizione della durata del contratto; (vi) le modalità di adesione di altri imprenditori; (vii) la definizione delle regole di governance della rete riguardanti le modalità di assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti (ivi incluse le regole concernenti le modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma). Con riferimento agli elementi essenziali del contratto di rete è opportuno sottolineare che la mancanza degli stessi, in assenza di un’esplicita previsione normativa in tal senso, non può essere ricondotta a una causa di invalidità del contratto, ma comporterà piuttosto – ferma restando l’applicabilità della disciplina generale in materia di invalidità contrattuale – l’impossibilità di ricondurre il contratto così stipulato alla fattispecie del contratto di rete, con la conseguente non applicabilità della relativa disciplina normativa [5].
Diversamente, rientrano tra gli elementi facoltativi del contratto di rete: (i) l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la conseguente determinazione della misura e i criteri di valutazione dei conferimenti, nonché le regole concernenti la gestione del fondo medesimo; (ii) la nomina dell’organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; (iii) la definizione delle cause facoltative di recesso e delle modalità di esercizio del relativo diritto.
Nonostante il carattere essenziale dei primi, è comunque doveroso sottolineare che la necessaria previsione degli stessi all’interno del regolamento contrattuale non spoglia le parti della propria discrezionalità, la quale è però limitata al solo piano del “quomodo” [6]. Né, dall’altro lato, l’individuazione degli elementi facoltativi del contratto direttamente all’interno della norma deve portare a ritenere che l’elencazione definita dal legislatore abbia carattere tassativo: le parti ben potranno inserire all’interno del contratto varie clausole concernenti aspetti della rete non richiamati dalla norma né come elementi essenziali, né come elementi facoltativi, senza al contempo “snaturare” lo stesso – purché, beninteso, siano comunque previsti tutti gli elementi essenziali richiesti dalla norma.
Le parti del contratto
È lo stesso legislatore, nella definizione dell’istituto in oggetto a individuare i soggetti che possono stipulare un contratto di rete. Come si ricorderà, infatti, la norma prevede che il contratto di rete è l’accordo con cui “più imprenditori [(i.e. almeno due)] perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato“. Fondamentale risulta, pertanto, la natura imprenditoriale delle parti, la quale deve emergere sotto un duplice profilo: formale e sostanziale. Da un lato, il requisito formale si sostanzia nella necessità che l’imprenditore (o l’impresa) sia iscritta nel registro delle imprese; dall’altro lato, invece, il requisito sostanziale consiste nell’esigenza che le parti siano qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile e che l’attività imprenditoriale venga da questi esercitata in maniera “assolutamente prevalente” [7].
Dall’analisi del mero dato letterale della norma sembrerebbe dunque che i destinatari della disciplina in essa contenuta siano esclusivamente gli “imprenditori“, secondo un’accezione focalizzata sul soggetto (persona fisica) che svolge l’attività di impresa. Ciononostante, in dottrina e, soprattutto, nella prassi è prevalsa la qualificazione del contratto di rete alla stregua di un contratto tra imprese – a prescindere dalle dimensioni, dalla forma di organizzazione (societaria o meno) e dall’attività produttiva delle stesse – e non (solo) tra imprenditori.
Al quadro sin qui delineato con riferimento ai soggetti partecipanti alla rete, deve essere però aggiunta la novità introdotta dal legislatore con la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (cd. Jobs Act autonomi), che all’art. 12 ha previsto – seppur senza intervenire direttamente sul testo dell’art. 3 del d.l. n. 5/2009 – l’estensione anche ai “soggetti che svolgono attività professionale” – e, dunque, a soggetti che non rivestono natura stricto sensu imprenditoriale – della possibilità di stipulare (o di aderire a) un contratto di rete, in collaborazione con professionisti di altro genere e/o con imprenditori, dando così vita, rispettivamente, alle cd. reti multiprofessionali e alle cd. reti miste [8]. Sul punto è tuttavia doveroso svolgere una fondamentale precisazione: l’introduzione di detta possibilità per i professionisti è in realtà limitata dalla norma ai soli casi in cui il fine perseguito da tali soggetti con la stipulazione del contratto di rete sia quella di “consentire [agli stessi] la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati“.
Gli obiettivi strategici e il programma di rete
Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, n. 3), lett. b) e c) del d.l. n. 5/2009, il contratto di rete deve contenere “l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; [nonché,] la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante [e] le modalità di realizzazione dello scopo comune“.
Gli obiettivi strategici del contratto di rete possono essere individuati come l’insieme di quegli obiettivi che le parti intendono volta per volta perseguire per mezzo della costituzione della rete. Il carattere strategico di tali obiettivi sembra essere tale da escludere la possibilità di costituire una rete finalizzata allo svolgimento di attività che non siano di alcun impatto – neppure potenziale – sulle imprese aderenti [9]. Sul punto, pare utile evidenziare che, nella prassi, i principali driver caratterizzanti il fenomeno delle reti risultano essere i seguenti: “la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione; il marketing, l’export e l’internazionalizzazione, la formazione del personale, il perseguimento di economie di scala nell’approvvigionamento delle materie prime e delle utilities, l’ottimizzazione delle risorse aziendali” [10].
Con riferimento alla definizione delle modalità per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici della rete, in considerazione dell’assoluto silenzio del legislatore in merito, è necessario concludere che la formulazione di tali modalità e criteri sia rimessa all’autonomia contrattuale delle parti, le quali saranno tenute a individuare dei criteri che abbiano carattere di concretezza e precisione, vanificando altrimenti la (già eccessivamente generica) previsione normativa. In merito, si ritiene suggeribile rimettere il compito di “misurare” periodicamente l’avanzamento verso gli obiettivi in parola direttamente in capo all’organo comune – laddove nominato – nonché di individuare altresì la periodicità (fissa o variabile) di tale valutazione.
Con riferimento al programma di rete, costituente oggetto del contratto, la norma prevede la possibilità che il contratto – e, di conseguenza, il programma – abbia ad oggetto tre differenti tipologie di attività (le quali possono essere tra loro concorrenti o alternative), costituenti altrettanti “modelli” di programma: (i) la collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; (ii) lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; (iii) l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle singole imprese.
In ragione della particolare flessibilità del contratto di rete, all’interno di ciascun modello di programma, è comunque lasciato ampio margine di discrezionalità alle parti nella definizione delle singole attività che le stesse intendono svolgere – individualmente e/o collettivamente – nel contesto della rete e per il raggiungimento degli obiettivi che le medesime hanno deciso di perseguire mediante la costituzione della stessa. Sarà dunque proprio in relazione alla tipologia di attività di volta in volta considerata che il programma della rete dovrà essere redatto esplicitando le singole attività che le parti si impegnano a svolgere nell’ottica di perseguire i suddetti obiettivi strategici.
Da ultimo, il programma di rete, oltre a dover enunciare diritti e obblighi assunti da ciascuno dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità di realizzazione dello scopo comune di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato dei partecipanti.
Il fondo patrimoniale comune e i connessi profili di responsabilità patrimoniale della rete
Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del d.l. n. 5/2009, “il contratto [di rete] può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune“. Tale scelta è dunque rimessa alla pura discrezionalità delle parti ed è volta a garantire alla rete stessa l’ottenimento delle risorse economiche necessarie al fine di svolgere la propria attività in attuazione del programma di rete, con l’obiettivo ultimo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la […] capacità innovativa e la […] competitività sul mercato” dei suoi partecipanti.
In considerazione di tale necessità, insita nell’esistenza stessa della rete, potrebbe ritenersi di fatto coessenziale la costituzione del fondo, senza il quale la rete risulterebbe priva delle necessarie risorse economiche. In realtà, è opportuno considerare che, da un lato, la rete – in assenza di un fondo comune – può sempre ricorrere a metodi alternativi di finanziamento, quale ad esempio la previsione dell’obbligo delle parti di suddividere pro quota i costi e le spese sostenute nel corso della vita della rete, e che, dall’altro lato, la facoltatività del fondo comune risulta coerente con la scelta legislativa di ammettere la costituzione di reti con rilevanza meramente interna, finalizzata al solo scambio di informazioni tra le parti. In ogni caso, nonostante il carattere facoltativo del fondo, si ritiene quantomeno consigliabile la costituzione dello stesso, partendo dalla considerazione piuttosto ovvia che “difficilmente la realizzazione di progetti di collaborazione strategica volti all’accrescimento della competitività delle imprese può prescindere dalla destinazione di risorse economiche ad essa dedicate” [11].
È inoltre opportuno precisare, come meglio si vedrà in seguito, che la facoltatività di tale previsione viene meno laddove le parti intendano dotare la rete di autonoma soggettività giuridica, nel qual caso, infatti, la costituzione di un fondo comune assume carattere obbligatorio, in una chiara presa di posizione del legislatore a tutela dei soggetti terzi che entrano in contatto con la rete stessa.
Al di fuori del caso di rete dotata di soggettività, l’esercizio della facoltà di costituire il fondo comune comporta il sorgere di conseguenze di non poco rilievo sul piano dei requisiti del contratto e – come si vedrà in seguito – della responsabilità patrimoniale. Anzitutto, come già sottolineato, da tale scelta deriva l’obbligo, per i retisti, di individuare la sede e la denominazione della rete stessa.
Il fondo comune è identificabile come un patrimonio separato da quello delle singole parti, destinato alla realizzazione del programma di rete, il quale costituisce l’unico patrimonio aggredibile da parte dei creditori della rete nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta in attuazione del suddetto programma, ed è costituito mediante i conferimenti dei partecipanti. Proprio con riferimento a tali conferimenti la norma prevede, a fronte della costituzione del fondo, un ulteriore obbligo per le parti, ossia quello di prevedere (all’interno del contratto) “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo“.
Anche nella definizione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti, così come delle regole di gestione del fondo, è lasciata piena autonomia alle parti, le quali potranno adeguare il contenuto del contratto alle esigenze dalle stesse volta per volta considerate, demandando, ad esempio, all’organo comune – laddove nominato – la gestione del fondo stesso, secondo le modalità e le regole definite nel contratto.
Per quanto concerne i conferimenti che “alimentano” il fondo, questi potranno essere effettuati dalle parti secondo una duplice modalità: (i) attraverso il versamento di un contributo iniziale e di (eventuali) ulteriori contributi successivi (eventualmente anche mediante conferimenti in natura); (ii) mediante apporto di un patrimonio destinato a uno specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-bis, comma 1, lett. a), del Codice Civile (ma esclusivamente nei casi in cui ciò sia ammesso dal programma comune di rete). Nella definizione dell’ammontare dei rispettivi conferimenti cui le parti si obbligano con la stipulazione del contratto – così come di quelli eventualmente successivi – si ritiene opportuno il rispetto del principio della parità di trattamento dei contraenti, con la conseguenza che, fatta comunque salva la possibilità delle parti di prevedere altrimenti, ciascuna di esse dovrebbe essere tenuta a contribuire con quanto necessario ai fini della realizzazione dello scopo comune in misura proporzionale ai vantaggi alla stessa riservati dal programma di rete.
Per quanto concerne la titolarità del fondo, questa differirà a seconda che la rete sia dotata, o meno, di soggettività giuridica: solo nel primo caso, infatti, titolare del fondo comune sarà la rete stessa, quale autonomo centro di imputazione giuridica; diversamente, nei casi di rete–contratto e di rete-organizzazione, si ritiene che il fondo appartenga alle parti del contratto, in regime di contitolarità, separato dai singoli patrimoni delle stesse, in proporzione della quota a ciascuna spettante sulla base dei conferimenti effettuati.
Ulteriore obbligo è previsto in capo alla rete per il caso in cui questa, oltre ad essere dotata di un proprio fondo patrimoniale, abbia altresì acquisito la soggettività giuridica: in tal caso, infatti, la norma – ricalcando sostanzialmente quanto disposto dall’art. 2615-bis del Codice Civile in materia di consorzi con attività esterna – prevede che “entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile“.
Da ultimo, è doveroso analizzare i principali profili di responsabilità patrimoniale che caratterizzano la rete una volta che quest’ultima sia stata dotata di un proprio fondo comune.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, n. 2 del d.l. n. 5/2009, “se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi […] al fondo patrimoniale [- laddove costituito -] si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune“.
Risulta pertanto evidente che, nel silenzio del legislatore in merito, il regime delineato dalla norma – la quale definisce un regime di “autonomia patrimoniale perfetta” [12] (anche se solamente con riferimento alle obbligazioni contratte dall’organo comune in attuazione del programma di rete) – sia integralmente applicabile tanto alle reti-organizzazione, quanto alle reti-soggetto, senza distinzione alcuna. Diversamente, nelle ipotesi di rete–contratto, da intendersi come rete priva di un proprio fondo patrimoniale, la mancata previsione di un fondo comune determina un regime di responsabilità patrimoniale illimitata dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività della rete anche quando sia stato istituito un organo comune, con conseguente applicazione delle regole generali previste dalla disciplina codicistica in materia di obbligazioni plurisoggettive, che sorgeranno direttamente in capo alle singole parti del contratto.
La disciplina del fondo comune e della responsabilità delle reti si articola dunque in una duplice previsione normativa: da un lato, il rinvio – subordinato a una valutazione di compatibilità – alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia di fondo consortile e, dall’altro lato, la limitazione “incondizionata” (la norma riporta infatti la locuzione “in ogni caso“) della responsabilità, per le obbligazioni assunte (dall’organo comune) in attuazione del programma di rete, al solo fondo patrimoniale [13].
Con riferimento alla disciplina consortile richiamata dalle norme sul contratto di rete, si precisa che l’art. 2614 del Codice Civile, dopo aver definito il fondo consortile, dispone l’indivisibilità dello stesso per l’intera durata del consorzio, nonché la sua inaggredibilità da parte dei creditori particolari dei singoli retisti. Da tale rinvio consegue che, mutatis mutandis, salvo diversa previsione delle parti – le quali, come si è detto, sono certamente libere di disciplinare i diritti dei contraenti uscenti dalla rete (seppure una simile scelta risulti quantomeno sconsigliabile, al fine di evitare situazioni di disgregazione del patrimonio della rete) -, i retisti non potranno richiedere la divisione del fondo comune per tutta la durata del contratto, né i creditori personali di quest’ultimi potranno ottenere la liquidazione della quota di fondo facente capo ai rispettivi debitori-retisti [14].
Dall’altro lato, l’art. 2615, comma 2, del Codice Civile disciplina la responsabilità del consorzio con attività esterna nei confronti dei soggetti terzi, garantendo alle parti la possibilità di operare per mezzo della struttura della rete, ma nell’interesse individuale delle stesse, sfruttando i vantaggi derivanti dalla sinergia dell’aggregazione, senza però vincolare lo “sfruttamento” (in senso chiaramente positivo) dell’attività della rete ai soli casi in cui tutti i partecipanti ne traggano un concreto beneficio.
Da ultimo si precisa che, secondo l’opinione della giurisprudenza espressasi in materia di consorzio, affinché sorga la responsabilità in capo al singolo contraente è sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel suo interesse, senza l’ulteriore necessità della spendita del nome della stessa da parte dell’organo agente [15].
In relazione alla disciplina specificamente prevista dal legislatore per le reti di impresa, la norma è piuttosto “autoesplicativa” nel prevedere che “in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune“. Sin da una prima lettura del dato normativo risulta dunque evidente la conseguenza che dallo stesso deriva: i creditori della rete – che siano tali sulla base di un’obbligazione da quest’ultima assunta in esecuzione del programma di rete – potranno soddisfare le proprie pretese esclusivamente sul fondo patrimoniale comune della rete ed entro i limiti di capienza dello stesso, senza alcuna possibilità di aggredire i patrimoni individuali dei singoli aderenti. In tal modo il legislatore ha dunque coniato una nuova ipotesi di limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2740, comma 2, del Codice Civile, ai sensi del quale “le limitazioni della responsabilità [patrimoniale] non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge“.
L’organo comune e la rappresentanza
Come detto, la norma rimette alla discrezionalità delle parti (anche) la scelta relativa alla nomina di un organo comune della rete. A tale proposito si precisa che, sebbene la formulazione letterale della norma non lo prescriva espressamente, secondo la dottrina maggioritaria, anche la nomina di tale organo diverrebbe necessaria laddove le parti intendessero dotare la rete di propria soggettività, “stante la necessità, affinché gli enti possano esprimere la propria volontà, della presenza di un organo dotato di poteri di rappresentanza ” [16]. In considerazione di ciò, si ritiene pertanto preferibile un’interpretazione “armonizzata” della disciplina, che tenga conto, oltre che del mero dato letterale, anche delle ulteriori norme applicabili alla rete dotata di soggettività, concludendo dunque per la necessità anche della nomina di un organo comune.
Al fine di consentire all’organo comune di esercitare a dovere la propria funzione, le parti dovranno disciplinare dettagliatamente all’interno del contratto i poteri di gestione ed (eventualmente) di rappresentanza che le stesse intendano attribuirgli, esercitando i quali l’organo comune agisce al fine di dare esecuzione al contratto (o ad una parte di esso), in attuazione del programma di rete. All’organo comune le parti possono affidare la realizzazione di tutto il programma di rete ovvero di una parte dello stesso, conservando per sé i poteri per l’esecuzione della parte di contratto non delegata a detto organo. I poteri decisionali spettano infatti, di norma, ai retisti, i quali li possono delegare all’organo comune mediante un’apposita previsione contrattuale.
Con riferimento alla composizione dell’organo in parola, nonostante il legislatore utilizzi il singolare (parlando di “soggetto prescelto per svolgere l’ufficio“), è pacifico in dottrina – nonché ampiamente dimostrato dalla prassi – che possano essere costituiti organi comuni composti da una pluralità di soggetti, tanto persone fisiche quanto persone giuridiche. Secondo una condivisibile impostazione, l’organo comune può avere natura tanto monocratica, quanto collegiale (e, dunque, plurisoggettiva). In entrambi i casi, inoltre, i componenti dell’organo – o l’unico componente, in caso di organo monocratico – potranno essere soggetti aderenti alla rete (o loro rappresentanti), così come soggetti esterni (e, dunque, terzi) alla stessa, non essendovi alcuna previsione normativa che escluda una simile. Ancora, l’organo comune (collegiale) potrà altresì essere “onnicomprensivo” o meno, garantendo dunque, rispettivamente, la presenza di un componente dell’organo per ciascuna delle parti aderenti – replicando, sostanzialmente, la struttura della rete -, oppure la presenza di un numero limitato di componenti, inferiore rispetto al numero dei retisti, nominati secondo le modalità previste dal contratto. Soluzione, quest’ultima, certamente raccomandabile con specifico riferimento alle reti alle quali aderisca un considerevole numero di soggetti.
Ai fini di una corretta operatività dell’organo comune – soprattutto laddove questo abbia natura plurisoggettiva – si ritiene altresì suggeribile che le parti disciplinino in maniera dettagliata almeno: (i) le regole di organizzazione dell’organo – definendone il numero di componenti, le (eventuali) modalità di nomina del presidente, la possibilità di delegare parte delle proprie funzioni a un “amministratore” o “manager di rete“, la durata in carica e così via -, nonché (ii) le modalità di assunzione delle decisioni da parte dello stesso (definendo il relativo quorum costitutivo e deliberativo).
La norma prevede infine la necessità di disciplinare, all’interno del contratto, “le regole relative alla […] eventuale sostituzione [dell’organo comune] durante la vigenza del contratto“. A tal fine sarà opportuno che le parti definiscano, a titolo esemplificativo, secondo quali regole dovrà essere nominato il sostituto dell’organo uscente, le qualità o le caratteristiche delle quali il sostituto dovrà essere in possesso, le maggioranze necessarie ai fini della nomina e così via.
Un ultimo profilo da considerare, con riferimento all’organo comune, è il potere di rappresentanza del quale tale organo è – o può essere [17] – dotato. A tal fine è ecessario richiamare la distinzione più volte operata tra rete dotata di soggettività giuridica e rete priva di soggettività: solamente nel primo caso, infatti, si configura un’ipotesi di rappresentanza organica [18]; diversamente, nel secondo caso, si tratta di rappresentanza volontaria, riconducibile alla disciplina del mandato, segnatamente, del mandato collettivo [19] – ai sensi dell’art. 1726 c.c. -, provenendo quest’ultimo da una pluralità di mandanti, “con un unico atto e per un affare di interesse comune“.
Il mandato collettivo così conferito potrà essere un mandato con o senza rappresentanza, a seconda dei poteri concretamente assegnati all’organo stesso dalle parti. Si precisa altresì che, solo nel caso di mandato con rappresentanza gli effetti dell’attività dell’organo comune sorgeranno direttamente nella sfera giuridica dei singoli contraenti, diversamente, nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, l’organo comune agirà in attuazione del contratto per conto dei retisti, restando altresì obbligato a trasferire a quest’ultimi gli effetti giuridici degli atti così posti in essere. Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1709 c.c., “il mandato si presume oneroso“, con la conseguenza che – soprattutto nei casi in cui l’organo sia composto da uno o più soggetti esterni alla rete – sarà opportuno che le parti disciplinino espressamente tale aspetto all’interno del contratto, individuando l’eventuale corrispettivo che intendano riconoscere ai componenti dell’organo per l’ufficio dagli stessi ricoperto oppure escludendo espressamente il diritto a qualsivoglia compenso. Nonostante la riconducibilità al mandato, si deve ritenere che la disciplina concernente i poteri dell’organo debba comunque essere contenuta all’interno del contratto di rete, non essendo derivabile dalla disciplina del mandato, che riguarda prevalentemente i poteri dei mandanti.
La presenza, o meno, della soggettività giuridica della rete comporta un ulteriore elemento distintivo di notevole rilievo: mentre nel caso di rete-soggetto l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, nelle reti-organizzazione l’organo agisce in rappresentanza dei soggetti partecipanti alla rete.
Ancora, con specifico riferimento al soggetto al quale spetta detta rappresentanza, la prassi prevalente dimostra che tale potere è solitamente rimesso all’organo comune – in caso di composizione monocratica – o al presidente dell’organo stesso – in caso di composizione plurisoggettiva – [20]. A ben vedere, un preciso caso di rappresentanza ex lege è previsto direttamente dalla norma, con riferimento a una serie di casi ipotesi individuate dalla stessa, il quale troverà applicazione almeno in tutte le circostanze in cui le parti non abbiano pattuito diversamente. Infine, si precisa che, nel caso in cui la rete non sia dotata di un proprio organo comune, la rappresentanza spetta, in assenza di specifica procura, a tutte le parti del contratto, le quali potranno esercitarla individualmente [21].
La durata del contratto
Il contratto di rete è un contratto di durata, la quale è finalizzata a garantire la collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sul punto, l’art. 3, comma 4-ter, lett. d) del d.l. n. 5/2009 prevede la necessità che l’accordo indichi la “durata del contratto“. La norma – in linea con il tenore della disciplina – si limita a prevedere tale obbligo, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore indicazione. In merito, nonostante il silenzio del legislatore, è opportuno sottolineare che il contratto dovrà avere una durata minima che sia quantomeno compatibile con il perseguimento degli obiettivi strategici propri della rete. Pertanto, a seconda della natura di detti obiettivi, nonché delle esigenze delle parti contraenti, il contratto potrà avere una durata breve, media oppure lunga.
Nonostante non rappresenti oggetto specifico del presente contributo, si ritiene comunque opportuno richiamare brevemente l’orientamento espresso da alcuni autori, secondo i quali, benché il legislatore nulla dica espressamente in merito, un limite massimo di durata del contratto potrebbe derivare dalle norme codicistiche a tutela della concorrenza, quantomeno con riferimento all’ipotesi di un contratto di rete in cui i partecipanti si obblighino con un patto di reciproca non concorrenza all’interno della rete [22], che – secondo detti autori – non potrebbe comunque avere una durata superiore a cinque anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2596 del Codice Civile [23].
L’adesione e il recesso
Nonostante la lettera della norma attribuisca (apparentemente) carattere necessario all’indicazione delle “modalità di adesione di altri imprenditori“, includendola tra gli elementi essenziali del contratto di rete, in realtà tale previsione non ha carattere vincolante per le parti, che ben potranno prevedere l’esclusione della possibilità di ulteriori e successive adesioni da parte di soggetti non rientranti tra gli originari contraenti [24]. Il contratto di rete si qualifica infatti come un contratto solo tendenzialmente “aperto” – ossia tale da consentire l’adesione da parte di ulteriori parti successivamente rispetto alla sua stipulazione, ai sensi dell’art. 1332 del Codice Civile -, che non esclude tuttavia la possibilità, per le parti, di propendere per il carattere “chiuso” dello stesso, cristallizzando così la composizione soggettiva a quella definita al momento della conclusione del contratto di rete.
Nel caso in cui le parti decidessero di propendere per la natura aperta del contratto, le stesse saranno tenute a disciplinare dettagliatamente le modalità di adesione al contratto da parte di soggetti terzi, prevedendo i requisiti a tal fine richiesti (quali, ad esempio, le caratteristiche soggettive dei potenziali aderenti), nonché le modalità di accettazione della richiesta di adesione, che si ritiene consigliabile attribuire all’organo comune, laddove nominato. Ancora, i contraenti potranno espressamente subordinare l’efficacia dell’adesione da parte di ulteriori soggetti alla valutazione positiva di una o più di esse, o dell’organo comune (laddove nominato), mediante la previsione di un’apposita clausola di gradimento.
In considerazione della durata spesso medio-lunga del contratto di rete, l’individuazione di precise regole, all’interno dello stesso, concernenti lo scioglimento del vincolo contrattuale e il diritto di exit dei singoli partecipanti alla rete riveste carattere fondamentale. Assume particolare importanza, in tal senso, la previsione – rimessa alla discrezionalità delle parti – concernente la facoltà di quest’ultime di recedere dal contratto, nonché le modalità di esercizio del relativo diritto, in mancanza della quale troveranno applicazione – in via residuale – le regole generali previste in materia di contratti [25].
Il contratto potrà dunque prevedere la possibilità per le parti di recedere (i) ad nutum (ossia senza la necessità per queste di addurre alcuna giustificazione della propria decisione) – soluzione che, a ben vedere, risulta quantomeno sconsigliabile, nell’ottica di garantire la continuità della rete ed evitare un elevato turnover di partecipanti oppure, in mancanza di nuovi aderenti, il progressivo sgretolamento della rete -, (ii) a fronte del verificarsi di uno dei motivi di recesso espressamente individuati all’interno del contratto stesso (recesso cd. vincolato), oppure, ancora, (iii) per giusta causa (ossia a fronte del verificarsi di circostanze che facciano venir meno l’interesse di una delle parti alla partecipazione alla rete). Inoltre, in ragione del carattere fiduciario del rapporto che lega le parti del contratto, si ritiene possibile anche la previsione di una clausola che disciplini lo scioglimento dell’intero contratto in caso di recesso da parte di uno solo dei contraenti – la presenza del quale fosse ritenuta essenziale dalle altre parti -, ricalcando nella sostanza quanto previsto in materia di risoluzione del contratto plurilaterale dall’art. 1459 del Codice Civile.
Infine, relativamente ai casi di recesso, si ritiene opportuno disciplinare, direttamente all’interno del contratto, la sorte degli eventuali conferimenti effettuati dalle parti recedenti – ferma restando, nel silenzio delle parti, l’applicabilità dell’art. 2614 del Codice Civile -, nonché la sorte delle obbligazioni assunte dalle parti recedenti o escluse, in relazione alle quali si può prevedere la prosecuzione dell’obbligo di ultimare l’adempimento delle obbligazioni già sorte in capo alle stesse in attuazione del programma di rete, le cui prestazioni connesse risultino altresì esigibili (cd. obblighi post-contrattuali) [26].
Forma e pubblicità del contratto di rete
Con riferimento al requisito di forma del contratto di rete, la norma prescrive che il contratto debba essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.
continua su Banca Dati Smart24Lex Il Sole 24 ore