Reato transnazionale
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INDICE CENTONZE

La Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, cui oggi aderiscono 190 Stati su 193 membri dell’ONU, appare – a distanza di venti anni dalla sua adozione, avvenuta nel…

Mercato globale versus sovranità territoriale e autonomia normativa dei singoli Stati. Il tema di fondo che lega lo sforzo sistematico compiuto da Alessandro Centonze si dipana attraverso l'analisi dell'incidenza del…
APPROFONDIMENTI della nostra redazione
massima ufficiale (da banca dati TOP DIRITTO IL Sole 24 ore)
In tema di reati transnazionali, è legittima la confisca per equivalente disposta, con sentenza di patteggiamento, ex art. 11 legge 16 marzo 2006, n.146, atteso che il legislatore, recependo la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 dicembre 2000, ha utilizzato il medesimo riferimento alla “condanna” dalla stessa dottato, senza alcun richiamo a uno specifico modello procedimentale, da intendersi, pertanto, come comprensivo anche della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Con l’approvazione della legge n. 50/2023 di conversione del Dl Immigrazione, entra definitivamente in vigore – senza sostanziali modifiche (quindi a far data dall’11 marzo 2023) – anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, di cui al novello articolo 12-bis del Dlgs n. 286/1998, aggiunto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del Dl n. 20/2023, come ora convertito.
Si tratta di un reato comune severamente punito – da 10 a 20 anni di reclusione per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di più persone – applicabile in particolare agli “scafisti” e a chiunque organizza e dirige questo traffico di migranti che culmina con la loro morte o lesioni; è di competenza distrettuale e, soprattutto, è “universale”, ossia è incondizionatamente perseguibile secondo la legge italiana anche se commesso in quella che il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha definito nella conferenza stampa svoltasi a Cutro “no man land” (si veda il commento a prima lettura pubblicato su «Guida al Diritto», 2023, n. 11, pagine 111 e seguenti).
Unica modifica apportata dal Parlamento in sede di conversione è un’addenda modale– di scarso rilievo peraltro -relativa alla condotta di trasporto di stranieri, che potrà essere effettuato “in qualunque modo”.
Confermati anche i rialzi di pena apportati dalla lettera a) dello stesso articolo 8 al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, punita con la reclusione (non più da uno a cinque anni ma) da due a sei anni (vedi l’altro commento sull’articolo 8 del Dl “Cutro” pubblicato su «Guida al Diritto», 2023, n. 11, pagine 108 e seguenti).
LA CONVENZIONE ONU DI PALERMO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
La Convenzione Onu di Palermo contro la criminalità organizzata (Untoc) riconosce la giurisdizione dello Stato-parte quando uno dei “gravi reati” da essa previsti (articolo 5, paragrafo 1) sia compiuto al di fuori del territorio di tale Stato ma “al fine di commettere un grave reato nel suo territorio” (articolo 15, comma 2, lettera c).
L’articolo 6 della Convenzione prevede espressamente l’obbligo di incriminazione penale degli atti intenzionali, commessi al fine di ottenere un vantaggio, di “traffico di migranti” come definito all’articolo 3, “quando l’atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti”.
Disposizioni penali (Dl 20/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2023, articolo 8)
Nel corso dell’esame del Senato del Ddl di conversione, è stata approvata una modifica – poi licenziata definitivamente – volta a specificare che, ai fini dell’integrazione della condotta di reato, il trasporto di stranieri può essere effettuato “in qualunque modo”. Si tratta di un’aggiunta di scarsissimo rilievo pratico, giacché la latitudine della condotta era già ampia nell’esegesi della condotta tipica.
Per il resto, la struttura del nuovo reato resta sovrapponibile, nella prima parte, a quella del comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs n. 286/1998 (favoreggiamento dell’ingresso e dell’emigrazione irregolare) – reato oggi a sua volta inasprito – essendo riproposte testualmente le medesime condotte (promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto “in qualunque modo” di stranieri nel territorio dello Stato), con l’aggiunta delle tipizzate modalità di commissione del fatto, a loro volta mutuate dal comma 3 dello stesso articolo 12: il trasporto o l’ingresso devono esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o devono essere tali da sottoporle a trattamento inumano o degradante.
Trattasi di norma a più fattispecie e di reato complesso agli effetti dell’articolo 84 del Cp.
Il quid pluris rispetto al favoreggiamento dell’ingresso (e dell’emigrazione) illegale sta nell’annesso evento di danno, a sua volta mutuato dall’articolo 586 del Cp: «se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone». Detta “conseguenza non voluta” rispetto alla fattispecie-base, suppone, oltre al nesso di causalità materiale, un nesso psichico che esige l’accertamento della colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (vedi Cassazione, sezioni Unite penali, n. 22676/2009, Ced 243381 e successive conformi). In breve, mutuando l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’articolo 596 Cp, l’imputazione soggettiva dell’evento aggravatore, non voluto, della morte dei soggetti trasportati postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi – in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale – che la morte (o le lesioni) della/e vittima/e, sia stata conseguenza imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente (per riferimenti vedi Cassazione, sezione VI penale, n. 8097/2021, dep. 2022, Ced 282908).
LO SPAZIO “OCCUPATO”
DALLA NUOVA NORMA
In assenza della disposizione di nuovo conio, si sarebbero dovuti applicare gli articoli 83 (reato diverso da quello voluto) e 586 (morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto) del Cp, in forza dei quali il responsabile del delitto doloso (nel caso in esame: di immigrazione clandestina ex articolo 12 Dlgs 286/1998) da cui sia derivata, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o le lesioni di una persona, risponde dell’evento non voluto a titolo di omicidio o lesioni personali colpose, con un aumento fino a un terzo delle pene stabilite negli articoli 589 e 590 del Cp.
Per la compiuta disamina della nuova fattispecie – sostanzialmente immutata all’esito della legge di conversione – si fa integrale rinvio al commento a prima lettura all’articolo 8 del Dl “Cutro” pubblicato in questa Rivista (si veda «Guida al Diritto», 2023, n. 11, pagine 111 e seguenti).
La norma sulla giurisdizione “universale”
Invariato, all’esito della legge di conversione, anche il comma 6 del nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 286/1998 recante una inedita norma sulla giurisdizione “universale” volta a specificare che, fermo quanto disposto dall’articolo 6 del Cp in tema di territorialità, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana non assume rilievo la circostanza che l’evento (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l’ingresso illegale verso l’Italia.
Si tratta di clausola – dal forte valore simbolico (non a caso declamata con particolare enfasi dalla premier nella conferenza stampa svoltasi a Cutro, ove si è parlato di persecuzione “ubiquitaria”) – ma dal contenuto solo in parte autenticamente innovativo; essa semmai svolge una funzione chiarificatrice.
Invero, al di là del fatto che già ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Cp (norma mantenuta ferma dalla clausola in esame) il reato in generale si considera commesso in Italia quando l’azione (o l’omissione) che lo costituisce è ivi avvenuta anche solo in parte, rilevando a tal fine pure solo un frammento dell’azione, al di sotto della soglia degli atti idonei punibili a titolo di tentativo (vedi ad esempio Cassazione, sezione IV penale, n. 39993/2021, Ced 282061), la giurisprudenza penale in tema di trasporto di migranti da tempo afferma che, anche se esso è stato accertato in acque extraterritoriali, sussiste la giurisdizione nazionale se l’ingresso e lo sbarco di cittadini extracomunitari soccorsi sia avvenuto in acque interne (Cassazione, sezione I penale, n. 36837/2017), ovvero quando i migranti condotti su natanti del tutto inadeguati a raggiungere le coste italiane, siano stati abbandonati in acque extraterritoriali onde provocare l’intervento dei soccorritori la cui condotta, sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell’autore mediato di cui all’articolo 48 del Cp, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale (Id., n. 14510/2014; conformi n. 20503/2015, Ced 263670 e, da ultimo, Id., n. 15084/2021, Ced 281198: fattispecie in cui la Corte ha confermato la giurisdizione italiana nonostante l’intervento dei soccorritori non fosse stato causato da un abbandono volontario in acque internazionali ma da un’avaria ampiamente prevedibile date le condizioni di trasporto del natante; vedi altresì Id., n. 11165/2015, Ced 266430: fattispecie in cui si era verificata in acque extraterritoriali un’avaria al motore del natante che aveva iniziato ad imbarcare acqua e, al sopraggiungere della nave irlandese, si era ribaltato a causa degli spostamenti dei passeggeri): si veda il box pubblicato alla pagina precedente.
LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SUL PRINCIPIO DI UNIVERSALITÀ
Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, in forza del principio di universalità della legge penale italiana di cui all’art. 3, comma secondo cod. pen. e – in virtù del rinvio di cui all’articolo 7, n. 5, del Cp – della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell’ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l’Italia.
Cassazione, sezione I penale, sentenza 2 luglio-13 agosto 2021 n. 31652, Jomaa Laamami, Ced 281623-02
È configurabile la giurisdizione nazionale, in base alla Convenzione dell’Onu sul crimine organizzato, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, per il reato di associazione per delinquere finalizzato a favorire l’immigrazione clandestina, relativamente a condotte criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato utilizzando imbarcazioni prive di nazionalità destinate al trasporto di migranti, in quanto essa si radica nel momento in cui il natante fa ingresso nella zona contigua italiana.
- Cassazione, sezione I penale, sentenza 11 marzo-5 maggio 2014 n. 18354, Pm in proc. Hamada, Ced 262543-01
In tema di giurisdizione, in forza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, lo Stato può esercitare l’attività di repressione e prevenzione dei reati nella “zona contigua” al mare territoriale, dell’estensione massima di ulteriori dodici miglia marine, ovvero di ventiquattro miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
- Cassazione, sezione I penale, sentenza 1, sentenza 22 novembre 2017-2 febbraio 2018 n. 5157,Khmelyk e altri, Ced 272413-01
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall’estero a bordo di navi “madre”, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell’autore mediato di cui all’articolo 48 Cp, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale.
- Cassazione, sezione I penale, sentenza 8 aprile-18 maggio 2015 n. 20503, Iben Massaoud, Ced 263671-01 (conforme Id., sentenza 10 febbraio-21 aprile 2021 n. 15084, Ced 281198-01)
Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero.
- Cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 ottobre-8 novembre 2021 n. 39993, Xhindoli, Ced 282061-01 (conforme sezione IV penale, sentenza 21 settembre-20 dicembre 2017 n. 56953, Ced 272220-01)
In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti – avvenuto in violazione dell’articolo 12 del Dlgs. n. 286/1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare – sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l’ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l’intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all’azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante. (Fattispecie in cui si era verificata in acque extraterritoriali una avaria al motore del natante che aveva iniziato ad imbarcare acqua e, al sopraggiungere della nave irlandese, si era ribaltato a causa degli spostamenti dei passeggeri).
- Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 dicembre 2015-16 marzo 2016 n. 11165, Almagasbi, Ced 266430-01
L’articolo 7, n. 5, del Cp e la diretta applicazione della Convenzione Onu di Palermo
In secondo luogo, occorre osservare che il traffico di migranti verso l’Italia di per sé – a prescindere dalla morte dei trasportati che ne possa derivare quale conseguenza non voluta – è già considerato reato grave ai sensi degli articoli 3, 6 e 15 della Convenzione Onu di Palermo (ratificata con legge n. 146/2006) agli effetti extraterritoriali di cui all’articolo 7, n. 5, del Cp (secondo il quale è punito ai sensi della legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un reato per il quale «disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana»).
La giurisprudenza di legittimità da tempo considera sussistente la giurisdizione dello Stato italiano, ad esempio, per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, in forza del principio di universalità della legge penale italiana di cui all’articolo 3, comma 2, del Cp e, in virtù del rinvio di cui all’articolo 7, comma 5, del Cp, della diretta applicazione della Convenzione Onu di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell’ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l’Italia (Cassazione, sezione I penale, n. 31652/2021, Ced 281623-02; vedi altresì Id., n. 18354/2014, Ced 262543, secondo cui «è configurabile la giurisdizione nazionale, in base alla Convenzione dell’Onu sul crimine organizzato, per il reato di associazione per delinquere finalizzato a favorire l’immigrazione clandestina, relativamente a condotte criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato utilizzando imbarcazioni prive di nazionalità destinate al trasporto di migranti, in quanto essa si radica nel momento in cui il natante fa ingresso nella zona contigua italiana; conforme Id. n. 20503/2015, Ced 263671)»; si veda il box pubblicato alla pagina precedente.
In questo quadro normativo-giurisprudenziale, l’introduzione all’articolo 12-bis del Dlgs 286/1998 di una clausola speciale che espressamente affermi la punibilità incondizionata secondo la legge italiana dei reato commesso fuori dal territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale in tale territorio, si pone pertanto in continuità con gli accordi internazionali in materia ma, al contempo, sembra superare i problemi posti dal rinvio dell’articolo 7, n. 5, del Cp alla Convenzione di Palermo sia per quanto concerne la questione dell’immediata applicabilità o meno nell’ordinamento interno dell’articolo 15 della Convenzione (nel senso della esclusione della giurisdizione italiana in mancanza di una disposizione di applicazione di diritto interno, cfr. Cassazione, sezione I penale, n. 19762/2020), sia per quanto riguarda il necessario accertamento delle condizioni poste dall’accordo sovranazionale per l’estensione della giurisdizione, in particolare con riferimento all’accertamento dell’esistenza, nello Stato di partenza dei migranti, di un gruppo criminale organizzato, elemento necessario all’applicazione della Convenzione di Palermo. In questo senso, la nuova disposizione sulla giurisdizione sembra offrire una chiarificazione in ordine alla questione della giurisdizione sui reati di omicidio e lesioni personali in danno di migranti clandestini commessi fuori dal territorio dello Stato, più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a quelli “coperti” dalla nuova fattispecie.