Cessione di azienda e di ramo di azienda partecipata
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Approfondimenti
- Fuori gioco la rettifica sul ramo d’azienda ceduto tra società a partecipazione pubblica ProductNorme&Tributi Plus Fisco|31 agosto 2018|di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro
- Partecipate, l'operazione straordinaria non elude l'evidenza pubblica nella selezione del partner industriale privato ProductNorme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia|10 settembre 2021|di Aldo Milone
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Il volume fornisce un approfondimento completo sulle operazioni di cessione e di conferimento d’azienda con taglio operativo. Per ciascuna delle due fattispecie viene fornita una panoramica degli aspetti civilistici, la disamina…

Commento sistematico e completo degli aspetti peculiari delle società partecipate da enti pubblici. Tra i temi affrontati sono approfonditi, tra l’altro: la disciplina delle partecipazioni; lo statuto di spa e…

Il presente volume raccoglie una serie di contributi in materia di acquisizioni di partecipazioni sociali e di azienda che gli autori hanno pubblicato nel corso degli anni e che costituiscono,…

Il quadro di riferimento delle operazioni di gestione straordinaria, come del resto quello che attiene alla complessiva normazione civilistica e fiscale relativa alle imprese, è in continua evoluzione. All¿incessante attività…

Il libro tratta le implicazioni contabili che discendono dalle principali operazioni straordinarie d’impresa: fusione, scissione, cessione d’azienda, affitto d’azienda, conferimento d’azienda, trasformazione e liquidazione. Per garantire la chiarezza espositiva, dopo…
APPROFONDIMENTI della nostra redazione
La sentenza n. 6213/2021 del Consiglio di Stato è destinata a produrre un significativo impatto sull’universo delle partecipate pubbliche, e in particolar modo sull’operatività delle società detenute dagli enti locali. La pronuncia, intervenendo in materia di disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria che coinvolgono le società a partecipazione pubblica territoriale, enuncia un principio di diritto ispirato al canone della prevalenza della sostanza sulla forma e volto alla salvaguardia delle regole pubblicistiche sottese alla selezione del partner industriale privato.
La fattispecie
La decisione prende in esame una complessa operazione straordinaria proposta da una società multiutility a totale partecipazione da parte di enti locali, con maggioranza assoluta posseduta da un unico Comune, la quale, insieme alle sue controllate, risulta attiva nei settori del gas naturale, dell’energia elettrica e termica, del teleriscaldamento e gestione calore, nonché nei settori dell’illuminazione pubblica e dell’igiene urbana.
Al fine di aumentare la competitività sui mercati d’interesse, rafforzare l’operatività e incrementare il presidio territoriale, viene delineato un progetto di aggregazione e partnership industriale con una società a partecipazione mista pubblico-privata quotata in borsa, a capo di un gruppo aziendale operante anch’esso nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica, del teleriscaldamento e dell’ambiente, oltre che del ciclo idrico integrato, sintetizzabile nella seguente articolazione tecnica: a) scissione parziale di un ramo d’azienda appartenente a una società del gruppo privato; b) conferimento di tale ramo d’azienda nella partecipata pubblica locale; c) modificazione, all’esito del conferimento e della riparametrazione del valore unitario delle azioni ordinarie della conferitaria, della compagine sociale della partecipata locale con diluizione della partecipazione pubblica e assegnazione di azioni al nuovo socio privato conferente; d) stipula di accordi parasociali ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato, con sottoposizione della società pubblica locale e delle sue controllate all’attività di direzione e coordinamento del partner privato.
Contesto normativo di riferimento
Contemplando una regolamentazione di singole vicende organizzative delle società a partecipazione pubblica, il Testo unico delle partecipate (Dlgs 175/2016) non contiene una disciplina positiva dedicata specificamente alle operazioni straordinarie d’impresa, rinviando alla normativa societaria di diritto comune.
Nonostante questo approccio legislativo confermi la natura essenzialmente privatistica delle società pubbliche, il Collegio giudicante osserva, per un verso, che il Tusp non ignora del tutto le operazioni straordinarie, con richiami disseminati in diverse disposizioni a trasformazione, variazione del capitale sociale, fusione e scissione, e, per altro verso, che non è escluso che esse assumano caratteri peculiari tali da legittimare la sottoposizione a un regime di vincolo pubblicistico. Come nel caso di fusioni e scissioni che, per la complessità dell’operazione di ristrutturazione concretamente congegnata, determinino anche mutamento del modello organizzativo, costituzione di un nuovo ente o allargamento della compagine sociale, specie con coinvolgimento di soggetti privati.
Principio di diritto sostanzialistico
Nel motivare la sentenza, i magistrati di Palazzo Spada sanciscono il principio di diritto secondo cui, alla luce del vigente quadro legislativo, la scelta tra l’assoggettamento dell’operazione straordinaria al regime interamente privatistico o l’applicazione dei previsti vincoli pubblicistici dipende dall’accertamento in concreto degli effetti sostanziali realizzati dall’operazione. Ne deriva il logico corollario che, pur difettando formalmente – come nel caso di specie – la ricorrenza delle ipotesi di cessione di partecipazioni pubbliche o costituzione di società mista, l’annacquamento della partecipazione pubblica locale totalitaria e l’ingresso strutturato del socio privato nella compagine impongono, nel rispetto dei parametri di concorrenza e par condicio, l’obbligo di selezionare il partner industriale attraverso una procedura competitiva a evidenza pubblica tra i potenziali operatori economici interessati, a tutela della massima valorizzazione economica delle azioni pubbliche assegnate a terzi.
È illegittima la rettifica emanata dall’amministrazione attraverso la quale viene rettificato il valore di cessione di ramo d’azienda tra società a integrale partecipazione pubblica. Questo perché il valore di cessione deve avvenire in base alla speciale normativa di riferimento che disciplina tali tipologie di società, e non in base ai principi generali. A stabilirlo è la Ctr Lombardia con la sentenza 487/11/2018 (clicca qui per consultarla).
La decisione
Non è corretta l’interpretazione dell’amministrazione secondo cui il valore di cessione deve essere aumentato siccome deve tener conto del know-how del personale, quale risorsa organizzata ed altamente qualificata, in base all’interpretazione dell’articolo 2343 del Codice Civile. È valida la tesi delle società partecipate, secondo cui, in base all’articolo 10 del Dpr 168 del 2010, qualora la cessione d’azienda avvenga tra società partecipate integralmente da enti pubblici, il valore di cessione è dato dalla differenza tra attività e passività sulla base delle scritture contabili. Si tratta di norma speciale derogatoria alla disciplina generale codicistica.
La vicenda
Nel caso in esame, una società, interamente partecipata da un ente pubblico, cede un ramo d’azienda concernente il settore del servizio idrico ad altra società, pure essa integralmente partecipata da ente pubblico, e il valore di cessione viene effettuato sulla base della differenza tra attività e passività del ramo d’azienda ceduto. L’Amministrazione rettifica il valore del ramo d’azienda, perché ritiene che il passaggio di personale altamente qualificato determini un avviamento non considerato dalle parti al momento della cessione e notifica avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro. Le società si oppongono con ricorso in Ctp, secondo cui non va applicata la normativa generale ma la speciale disciplina relativa alle società a partecipate. Il giudice di prima cure accoglie il ricorso ma l’agenzia non demorde propone appello depositato nel giugno 2017.