Agente di commercio
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- Agenti commercio, esclusiva e patto di non concorrenza ProductLa Settimana Fiscale|10 gennaio 2024|n. 1|p. 32-41|di Federica Getilli, Sabino Piattone, Claudio Sabbatini Nei contratti di agenzia spesso sono inserite clausole relative all'esclusiva (che non è da confondere con il numero di mandati assumibili dall'agente) e al divieto di concorrenza da rispettare al momento della cessazione del mandato. Le clausole possono essere inserite al momento della stipula del contratto, in vigenza di esso ovvero alla cessazione del rapporto.L'eventuale indennità spettante per il patto di non concorrenza ha trovato una pronuncia di prassi in relazione all'Iva, ma con conclusioni che non convincono pienamente
- QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE Agenti di commercio, dichiarazione dei redditi «sfasata» rispetto alla Cu ProductNorme&Tributi Plus Fisco|7 agosto 2023|Alfredo Calvano e Attilio Calvano Un agente di commercio ha una ditta individuale e la contabilità semplificata con presunzione di incassi e pagamenti. I ricavi non corrispondono alla Certificazione unica (Cu) ricevuta perché la fattura di dicembre non è stata incassata a dicembre. Come mi devo comportare con la dichiarazione dei redditi? Indico i ricavi della Cu o quello che mi risulta dalla contabilità? E per quanto riguarda le ritenute subite che importo indico? C. P. - Savona
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APPROFONDIMENTI della nostra redazione
CLAUSOLE CONTRATTUALI
La clausola di esclusiva ed il patto di non concorrenza sono clausole tipiche dei contratti di distribuzione.
La prima può essere formalizzata in vigenza dell’accordo mentre la seconda anche al termine del contratto.
Esse trovano una disciplina specifica nella normativa dedicata ai rapporti di agenzia.
Entrambe le clausole costituiscono strumenti necessari, sebbene non sufficienti ed indispensabili, per la realizzazione dell’integrazione verticale tra le imprese.
Nella prassi quotidiana, a volte, si tende a fare confusione tra queste due clausole, che è bene conoscere perché comportano obblighi da rispettare tra i contraenti.
LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
Per quanto concerne l’esclusiva, per comprenderla appieno è utile conoscerne la ratio, partendo dall’assunto che, tra il preponente e l’agente intercorre un rapporto fiduciario e, pertanto, la legge prevede che la loro relazione debba essere caratterizzata dall’esclusiva reciproca.
Il diritto di esclusiva costituisce elemento naturale, ma non essenziale del contratto, che si ritiene operante anche nel silenzio delle parti. Per eliminarne la vincolatività occorre, pertanto, un’espressa pattuizione ma detta previsione pattizia altera il rapporto di collaborazione fra le parti.
In breve, una importante caratteristica del contratto di agenzia è quella relativa alla pattuizione per cui il rapporto possa (debba, salvo diverso accordo tra le parti) essere «in esclusiva»:
- nella zona assegnata (l’esclusiva è garantita dalla casa mandante);
- nel senso che l’agente operi per quei prodotti o per quella specifica funzione soltanto per conto del suo preponente (l’esclusiva è garantita dall’intermediario).
Come detto, il diritto di esclusiva costituisce elemento naturale, ma non essenziale del contratto che si ritiene operante anche nel silenzio delle parti.
Dal punto di vista normativo, l’esclusiva viene disciplinata nell’ambito del contratto tipico di agenzia dagli articoli 1742 e seguenti Codice civile.
L’origine dell’esclusiva nel contratto di agenzia è rinvenibile nella contrattazione collettiva ed in particolare negli accordi economici del 25 maggio 1935 e 30 giugno 1938, cui è seguita la disciplina organica del Codice civile, che con la disposizione dell’articolo 1743 ne ha determinato l’esatta portata e, soprattutto, ne ha previsto la bilateralità (o reciprocità).
LA BILATERALITÀ NELL’ESCLUSIVA
La casa mandante | L’agente di commercio |
Si impegna a non avvalersi contemporaneamente dell’opera di altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività | Si impegna a non assumere nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro |
Il diritto è derogabile (articolo 1743 Codice civile) |
Scopo dell’esclusiva, soprattutto nel regime bilaterale sopra descritto, è quello di garantire alle parti un più stretto vincolo di collaborazione per assicurare la miglior distribuzione dei prodotti ed il successo delle rispettive attività imprenditoriali.
Si tratta in sostanza di una pattuizione contrattuale comportante l’impegno per uno o per entrambi i contraenti, di non concludere con terzi contratti analoghi o in concorrenza all’interno di una determinata zona e per un determinato periodo di tempo.
La zona di riferimento può coincidere con una determinata area geografica ma può anche essere individuata con criteri differenti che prendano in considerazione non solo le suddivisioni di carattere geografico, ma anche riferimenti a canali distributivi, gruppi di clienti, categorie di potenziali clienti e criteri misti.
Ulteriore particolarità dell’esclusiva è che la stessa ha carattere dispositivo e non vincolante ed è quindi derogabile ad opera delle parti mediante espressa pattuizione.
Dato che si tratta di una clausola naturale ma non per questo necessaria ed essenziale per la configurazione stessa del contratto, per eliminarne la vincolatività occorre un’espressa pattuizione.
Per quanto concerne la durata dell’esclusiva, stante la sua accessorietà, la stessa sarà di norma collegata al contratto principale, anche se non è esclusa la sua prosecuzione dopo la cessazione del contratto. In tale ultima ipotesi, come vedremo nel prosieguo, si tratta tuttavia di un patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto.
La situazione esistente durante la vigenza del contratto è diversa rispetto a quella che si verifica a seguito della cessazione del contratto.
I MOMENTI DEL CONTRATTO DI AGENZIA
In pendenza di contratto | Dopo la cessazione del contratto |
È prevista un’esclusiva sia in capo al preponente sia in capo al disponente (articolo 1743 Codice civile) | I contraenti non sono soggetti a particolari vincoli e possono avviare attività che si pongono in concorrenza reciproca. La legge prevede, però, la possibilità che le parti pattuiscano un divieto di concorrenza (articolo 1751-bis Codice civile) |
Il diritto di esclusiva, in mancanza di diverse e specifiche pattuizioni, ha un ambito di efficacia che coincide con l’oggetto del contratto e pertanto gli affari non ricompresi tra quelli che l’agente deve promuovere per il preponente sono estranei al diritto di esclusiva contrattualmente previsto (Corte di Cassazione 27 maggio 1996, n. 4872).
Quando, dunque, all’agente vengono conferiti diversi incarichi (da parte di diverse case mandanti (che riguardano generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra loro (agente plurimandatario), egli non svolge attività in concorrenza e non viola alcuna esclusiva (si veda l’articolo 2 dell’Accordo Economico Collettivo – AEC – del 26 giugno 2002 del settore commercio, nonché l’articolo 2 dell’AEC del 20 marzo 2002 del settore industria).
L’agente può quindi trattare affari di più preponenti purché non in concorrenza tra loro (e fatta sempre salva una diversa pattuizione contrattuale). Tuttavia, il preponente molte volte non consente all’agente di operare nella zona assegnatagli anche nell’interesse di altre ditte. Pertanto, spesso nei contratti di agenzia è previsto l’obbligo dell’esclusiva, che impedisce all’agente di poter lavorare nella zona anche per conto di altri concorrenti del suo preponente.
ESEMPIO DI CLAUSOLA RELATIVA AL DIRITTO DI ESCLUSIVA
DIRITTO DI ESCLUSIVA
1. Il Preponente si impegna a non concedere a terzi nella zona affidata all’Agente il diritto di rappresentare o distribuire i prodotti oggetto del presente contratto. Il Preponente rimane tuttavia libero di trattare direttamente, senza l’intermediazione dell’Agente, con i clienti stabiliti nella zona affidata: su tali affari spetterà all’Agente la provvigione stabilita sopra.
2. L’Agente, dal canto suo, non potrà assumere l’incarico di trattare, nella zona ad esso affidata, sia direttamente che indirettamente, prodotti in concorrenza con quelli del Preponente, né potrà commercializzarli in proprio.
Oppure
1. Durante il periodo di vigenza del Contratto l’Agente si impegna a non svolgere, nella Zona – tanto direttamente quanto per interposta persona – alcuna attività di concessione, acquisizione, vendita, promozione e/o pubblicità in concorrenza con il Preponente e comunque con riferimento a settori commerciali analoghi a quelli in cui questi opera e che sono oggetto del Contratto, salvo quanto precisato ai successivi punti 2, 3 e 4.
2. Il Preponente autorizza l’Agente, anche in deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, a proseguire l’attività relativa agli accordi di cui all’Allegato … sino alla scadenza naturale degli stessi.
3. L’Agente si asterrà dal partecipare od avere qualsivoglia interesse in qualsiasi altra impresa e/o soggetto concorrente, o comunque operante nel medesimo settore del Preponente.
4. L’Agente, tuttavia, ha facoltà di promuovere vendite per Preponenti operanti in settori di mercato diversi da quelli afferenti ai prodotti, salvo l’obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Preponente.
La concorrenza va altresì esclusa, in via naturale (e quindi senza che sia necessaria un accordo tra le parti in tal senso), nel caso in cui l’agente tratti generi o prodotti che per qualità e destinazione d’uso siano differenti tra loro.
A tal proposito è doveroso evidenziare che l’agente esclusivista non deve essere confuso con l’agente monomandatario.
L’agente monomandatario è una figura particolare di agente, prevista nella contrattazione collettiva, che si impegna a prestare la propria attività in favore di un unico preponente.
L’agente monomandatario, al quale viene contrattualmente impedito di assumere incarichi per qualunque altro preponente, anche se relativi a prodotti non in concorrenza con quelli del preponente originario, deve quindi essere tenuto ben distinto dal concetto di esclusiva di cui all’articolo 1743 Codice civile.
Difatti scopo dell’obbligazione contrattuale, che comporta l’impossibilità per l’agente di agire in favore di terzi, non è di evitare che l’agente promuova nella medesima zona la conclusione di contratti relativi a prodotti in concorrenza, ma esclusivamente di far sì che quest’ultimo dedichi tutte le proprie energie alla promozione dei prodotti di un solo preponente.
Pertanto, mentre potranno riscontrarsi nella prassi fattispecie in cui un agente plurimandatario conclude, in relazione alla medesima zona (o a zone differenti), più contratti in esclusiva per prodotti tra loro non in concorrenza, l’agente monomandatario, per definizione, non potrà che avere un unico preponente, indipendentemente dal tipo di prodotti e dalla zona di riferimento.
Il contribuente che opera in regime di contabilità semplificata (articoli 66 del Tuir e 18 Dpr 600/73) deve, per la determinazione del reddito da dichiarare ai fini Irpef, assumere esclusivamente i valori (costi e ricavi) che risultano rilevanti in base ai criteri di imputazione (per cassa/registrato) prescritti dal predetto regime.
La sfasatura degli importi rispetto a quanto riportato nella certificazione unica (Cu) è pressoché inevitabile e, pertanto, si ritiene utile (per un eventuale controllo amministrativo anche interno) predisporre un prospetto di riconciliazione fra i documenti contabili e la Cu.
Per quanto riguarda lo scomputo delle ritenute, si riportano le indicazioni dell’articolo 22 del Tuir: «le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate».