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Note dalla redazione: Il Capitolo 2 e pagine ss affrontano la tematica della consulenza tecnica preventiva 

Le sezioni Unite colgono l’occasione per un’ampia ricostruzione dell’istituto. Guida al Diritto|2 aprile 2022|n. 12|p. 25-27|di Mario Finocchiaro

 

La lettura delle sezioni Unite n. 6500 del 28 febbraio 2022 è interessante in relazione agli apporti dei cinque principi di diritto espressi e alla complessa ricostruzione di riferimenti giurisprudenziali e dottrinari in essa contenuta. Appare, dunque, opportuno ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito. Vediamo, in buona sostanza, la ricostruzione dettagliata degli orientamenti e come questi si intrecciano con le conclusioni della Suprema corte.

La ricostruzione dettagliata degli orientamenti

Come evidenziato da Cassazione, ordinanza 31 marzo 2021 n. 8924, Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019 n. 31886 [in «Responsabilità civile e previdenza» 2020, II, p. 157, con nota di Querzola L., «La consulenza tecnica d’ufficio in materia di responsabilità medica alla luce della più recente Suprema Corte», nonché in «Foro italiano», 2020, I, c. 2109, con nota di Alfieri A., «Sui poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio»] ha affermato che in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive e istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova.

A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Diversamente, nella giurisprudenza anteriore era costante l’insegnamento secondo cui il consulente tecnico d’ufficio:

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