PARTE III
IL WELFARE AZIENDALE
22. I PIANI DI WELFARE AZIENDALE
22.1. Una base di analisi: esperienze di “welfare” aziendali e aree di
miglioramento . 395
22.2. Come progettare un “Piano di welfare” . 400
22.2.1. Premessa . 400
22.2.2. Definire gli obiettivi40222.2.3. Analizzare i bisogni . 407
22.2.3.1. La teoria dei bisogni in generale. 407
22.2.3.2. L’analisi del “clima aziendale” e
dell’ambiente di lavoro . 409
22.2.3.3. L’analisi dei bisogni concreti dei
dipendenti 413
22.3. La metodologia di attivazione: intervento unilaterale versus
coinvolgimento delle Parti sociali. 415
22.4. La comunicazione del “Piano di welfare” al personale e alle
organizzazioni sindacali. 421
22.5. La redazione del “Piano di welfare”  423
22.6. Il ruolo dei Provider  425
22.7. Eventuali componenti aggiuntive del “Piano di welfare”: work
life balance, lavoro agile, telelavoro e smart working  428
22.8. Il coinvolgimento degli attori locali..... 440
22.9. Le modalità di attribuzione dei beni e di erogazione dei servizi
di “welfare”  441
22.9.1. I “voucher” 441
22.9.2. I rimborsi spese. 442
22.9.3. La gestione del “credito welfare” 445
22.10. La misurazione degli effetti del “Piano di welfare”. 446
22.11. Quale “welfare” dopo la pandemia da Covid-19 448
23. PREMI DI RISULTATO E CONVERSIONE IN WELFARE AZIENDALE
23.1. Premessa .. 455
23.2. La fattispecie. Caratteristiche e riferimenti normativi.. 457
23.2.1. Ambito soggettivo. 457
23.2.2. Ambito oggettivo 459
23.2.3. La strutturazione del premio di risultato . 460
23.3. Il necessario presupposto della contrattazione collettiva  466
23.4. Ammontare dei premi agevolabili e applicazione dell’imposta
sostitutiva . 472
23.5. La partecipazione agli utili 474
23.6. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori. 475
23.7. Beni e servizi erogati in sostituzione dei premi . 478
23.8. Aspetti retributivi, fiscali e contributivi per il dipendente. 484
23.8.1. Aspetti retributivi. 484
23.8.2. Aspetti fiscali e contributivi  485
23.9. Gli effetti del premio di risultato sugli istituti retributivi
differiti.. 487
23.10. Aspetti contabili e fiscali per l’azienda datore di lavoro.. 488
23.10.1. Aspetti contabili (cenni) 488
23.10.2. Aspetti fiscali: imposte dirette . 488
23.10.3. Aspetti fiscali: imposte indirette e IRAP  488

INDICE

Prefazione di Marina Calderone
CAPITOLO 1 - I fondamenti del Welfare aziendale
CAPITOLO 2 - Gli strumenti del Welfare aziendale
CAPITOLO 3 - La costruzione di un Piano Welfare
CAPITOLO 4 - Aspetti fiscali per l’azienda
CAPITOLO 5 - La detassazione dei premi di risultato
CAPITOLO 6 - Le esperienze formative: alcuni esempi

L’ESPERTO RISPONDE

 

Redditi di lavoro dipendente – Fringe benefit oltre la soglia: viene tassato l’intero importo

|fascicolo n. 47|di Cristian Valsiglio

 

 


Si chiede conferma del fatto che il regime fiscale – in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986), introdotto dall’articolo 12 del Dl 115/2022 in caso di welfare aziendale – si riferisce anche all’ipotesi in cui il valore del fringe benefit superi il limite di 600 euro, per cui, solo per il 2022, la sola eccedenza (e non dunque l’intero valore) concorre a formare il reddito imponibile. Per esempio, in caso di beni ceduti o servizi prestati al lavoratore dipendente per 1.000 euro, solo l’importo di 400 euro concorre a formare il reddito imponibile?
R. F. PD

—–

La circolare dell’agenzia delle Entrate 35/E/2022 (paragrafo 2.2) ha precisato che la deroga che ha elevato per il 2022 la soglia di esenzione dei fringe benefit da 258,23 a 600 euro (articolo 12 del Dl 115/2022, decreto Aiuti-bis) non ha modificato il meccanismo secondo il quale, al superamento della soglia stessa, dovrà essere tassato l’intero importo, e non solo l’eccedenza. Al riguardo, si evidenzia che, in linea con tale interpretazione, è intervenuto anche il legislatore. Infatti l’articolo 3, comma 10, del Dl 176 del 18 novembre 2022 (decreto Aiuti-quater), precisando che la deroga riguarda la sola «prima parte del terzo periodo» del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), ha definitivamente chiarito che il limite di esenzione dev’essere inteso quale soglia al superamento della quale si perderà tutto il beneficio fiscale. Quest’ultimo decreto ha inoltre innalzato la soglia di esenzione a 3.000 euro solo per l’anno 2022.

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