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Manuale di diritto tributario

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Il tributo è un’entrata pubblica di tipo coattivo. Questo primo connotato differenzia il tributo dalle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici minori che sono acquisite iure privatorum, ossia mediante l’esercizio di attività di diritto privato della pubblica amministrazione (come nella locazione o nella vendita di un immobile o nella gestione d’imprese in regime privatistico, ecc.). Il tributo non deriva da rapporti contrattuali, ma dalla legge e, in conseguenza di essa, dall’attività pubblicistica esercitata iure imperii, nello svolgimento di una funzione fondata e disciplinata dalla legge. Viene così individuato quell’ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte, cui fa riferimento l’art. 23 Cost., non caratterizzate da corrispettività come nelle entrate di diritto privato, ma nelle quali l’acquisizione delle risorse patrimoniali avviene in conseguenza del verificarsi di atti o fatti che la legge prevede come fonte di obbligazioni a favore dell’ente pubblico e quale risultato dell’esercizio di potestà pubbliche di prelievo coattivo normativamente disciplinate. Questo genus di entrate patrimoniali di diritto pubblico, il cui comune denominatore è costituito dalla coattività, non si esaurisce con la nozione di tributo, in quanto al suo interno si riscontrano forme di prelievo coattivo che non hanno natura tributaria. Ne costituiscono un esempio le prestazioni coattive di natura pecuniaria che sono conseguenza della violazione di un dovere giuridico, e che sono comminate dal soggetto pubblico a titolo di sanzione. Esse, a differenza delle prestazioni patrimoniali di carattere tributario, non trovano il fondamento nella doverosità della partecipazione alle spese pubbliche, che è il principale connotato del tributo, costituendo invece la reazione dell’ordinamento alla condotta antidoverosa del privato. Detto in altri termini, il presupposto di queste prestazioni non è la realizzazione di un fatto economico, ma la realizzazione di un fatto illecito.