Legittima difesa domiciliare tra due riforme EBOOK

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L’analisi svolta ha riguardato le modifiche apportate dalle leggi 2006, n.59, e 2019, n.36, alla scriminante della legittima difesa (art.52, co.1, c.p.). Rilevata la previsione del rapporto di proporzione tra difesa ed offesa in termini di presunzione (ex art.52, commi 2 e 3, c.p.), ha evidenziato l’A. che, ai fini della configurabilità della novellata fattispecie scriminante della legittima difesa domiciliare, debbano ricorrere, comunque, gli altri requisiti costitutivi (“pericolo attuale” di una offesa ingiusta” e “necessità di difendere un diritto proprio o altrui”). Diversa opzione interpretativa è stata proposta per la disposizione di cui all’art.52, co.4, c.p., ritenendosi che la presunzione legale abbracci l’intera fattispecie scriminante -con conseguenti profili di illegittimità della norma per contrasto con l’art.2 Cost. e l’art. 2, co.2, lett.a), CEDU-, laddove, per l’innovazione di cui all’art.55, co.2, c.p., la prevista causa di non punibilità è stata ricondotta alla tipologia delle “scusanti”, nel senso che viene esclusa la colpevolezza dell’agente.

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