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Astensione, ricusazione, poteri e responsabilità dei giudici
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La Legge 13 aprile 1988, n. 117, declina la responsabilità civile dei magistrati nonché il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie: le disposizioni della legge predetta si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria. Per un efficace comprensione del dettato legislativo suddetto conviene ben conoscere i poteri effettivi del magistrato, specie in ambito istruttorio e decisionale, nonché valutare a fondo l’esistenza di cause che obblighino il medesimo all’astensione ovvero consentano al cittadino di ricusarlo. Si pensi, ad esempio, al magistrato che abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; alle problematiche connesse al fatto che egli stesso (o la moglie) sia parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o sia convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; o a tutti gli altri casi in cui esistono gravi ragioni di convenienza che consiglino il giudice a richiedere, al capo dell’ufficio, l’autorizzazione ad astenersi.