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Nella convinzione che le “clausole di irrilevanza” già sperimentate nelle giurisdizioni “periferiche” (artt. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 e 34 d.lgs. n. 274 del 2000) costituiscono espedienti cui attingere per elevare il tasso di efficienza del sistema in un quadro di contestuale rafforzamento dei principi di extrema ratio e proporzione della pena, il d.lgs. n. 28 del 2015, sulla base delle scarne indicazioni contenute nella delega (art. 1 lett. m l. n. 67 del 2004), ha immesso nel circuito penale una speciale causa di non punibilità – la «particolare tenuità del fatto» – destinata ad occupare il terreno della giurisdizione “principale”.
Trapiantato nel codice penale un nuovo art. 131-bis, con il compito di definire struttura e ambito applicativo dell’istituto – riconducibile, al pari dei suoi antesignani, al fenomeno della depenalizzazione in concreto –, il legislatore delegato ha dovuto coordinare il congegno sostanziale con le dinamiche processuali, cercando di raggiungere un non facile equilibrio tra l’esigenza di una applicazione sufficientemente agile e anticipata della causa di non punibilità nell’iter accertativo e l’adeguata tutela dei contrapposti interessi dell’indagato/imputato e della persona offesa. La specificità della verifica sottesa alla tenuità del fatto e la tipologia di sentenza deputata ad ospitarla all’esito del giudizio hanno poi reso necessario disciplinare gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità” e ritoccare le norme in materia di casellario giudiziale.
Il risultato dello sforzo profuso dal legislatore è nel complesso deludente. La “specialità” della nuova causa di non punibilità è scarsamente valorizzata. Le modalità di accertamento sono solo rapsodicamente indicate. La disciplina, scarna e talvolta ambigua, presenta evidenti corrività tecniche e difetti di coordinamento. Ampi sono i vuoti di tutela. Restano nell’ombra i rapporti con i microsistemi periferici. Così, quell’«adeguamento processuale» imposto dal delegante è rimasto, in parte, lettera morta.
È affidato all’interprete il compito di foggiare e collocare le tessere mancanti nel mosaico di una disciplina invocata da studiosi e operatori del processo penale da più di vent’anni e che, ancora una volta, reca il sigillo di un legislatore troppo frettoloso e distratto
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