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44,00 € Il prezzo originale era: 44,00 €.41,80 €Il prezzo attuale è: 41,80 €.
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La cancellazione dal Registro delle imprese delle società commerciali è argomento che vanta una lunga storia di contrapposizioni dottrinali e giurisprudenziali, a volte favorite dagli interventi del legislatore stesso che, in diverse occasioni, ha contribuito a rendere il dibattito ancora più vivace. La materia è stata infatti oggetto di due interventi che hanno lasciato il segno, innescando decisioni giurisprudenziali a volte poco condivisibili e posizioni dottrinali che definire distanti tra loro sarebbe riduttivo. Il primo intervento al quale ci si riferisce, in particolare, è la riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) che ha sostituito il contenuto dell’art. 2456 c.c. inserendo la nuova disciplina della cancellazione dal Registro delle imprese nell’art. 2495 c.c.; mentre il secondo, a distanza di dieci anni, è riconducibile all’entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni” (d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175) che all’art. 28 ha introdotto importanti novità relative agli aspetti di natura tributaria della cancellazione dal Registro delle imprese. In questo contesto si inserisce l’orientamento cui sono approdate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione negli anni 2010 e 2013, ove la posizione degli ex soci della società estinta in presenza di rapporti non esauriti è stata ricostruita in chiave successoria (“sui generis”), principalmente al fine di colmare l’assenza di una disciplina processuale del fenomeno. A distanza di oltre dieci anni dagli approdi delle Sezioni Unite, la stessa giurisprudenza di legittimità ha proseguito costantemente nell’applicazione della c.d. teoria successoria alle diverse fattispecie collegate all’estinzione degli enti, sul piano civilistico quanto su quello tributario, tanto che ormai la successione dei soci nei rapporti sostanziali e processuali riconducibili alla società estinta è considerata diritto vivente. Nel presente lavoro si proporrà tuttavia una ricostruzione alternativa del fenomeno dell’estinzione degli enti che, come predicato da Francesco Carnelutti, dovrebbe ricondursi nell’alveo della responsabilità piuttosto che della successione, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, con la conseguente impossibilità, in particolare sotto quest’ultimo profilo, di proseguire il processo di cui fosse parte l’ente cancellatosi dal Registro delle imprese, senza che ciò renda privi di tutela i creditori sociali. A distanza di quasi dieci anni dalla sua introduzione, sarà dedicato inoltre ampio spazio all’art. 28 del d.lgs. 175/2014, e quindi alla fictio iuris consistente nella sopravvivenza quinquennale dell’ente a seguito della sua cancellazione dal Registro delle imprese.
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